Art. 23.
(Progressione di qualifica negli organismi informativi).

      1. Con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 1, sono stabilite condizioni e modalità per l'eventuale passaggio del personale addetto agli organismi informativi alle qualifiche o ai livelli immediatamente superiori dell'ordinamento degli organismi stessi. A tale compito provvedono, su proposta del direttore dell'organismo interessato, commissioni formate secondo i criteri di cui all'articolo 21, comma 8.